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Assegni parto e funerari

1. Assegni Parto: Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del figlio legittimo o naturale riconosciuto dall’agente iscritto alla Fondazione. Erogazione di Euro 413,00 per la nascita del figlio dell’agente iscritta alla Fondazione. I requisiti necessari per ottenere la prestazione sono, alternativamente:
a) essere pensionati della Fondazione;
b) essere titolari di un conto previdenziale che presenti alla data del 31.12.1998 un saldo attivo per versamenti obbligatori non inferiore a Euro 1.188,00 risultante dall’estratto conto esercizio 1998, incrementato da versamenti obbligatori riferenti agli anni 1997 e 1998.
La prestazione verrà concessa, qualora ne sussistano i requisiti, dietro presentazione di un’istanza sottoscritta dall’agente corredata dallo stato di famiglia aggiornato, comprensivo cioè dell’ultimo nato, da cui risultino esplicitamene i gradi di parentela. Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dall’evento.

2. Assegni Funerari: Sono assegni di Euro 1.549,00 concessi in caso di morte dell’iscritto/a al coniuge superstite o, in mancanza di questi, ai figli minori ed ai figli maggiorenni che risultino totalmente e permanentemente inabili al lavoro, conviventi e a carico. Qualora il coniuge superstite, all’atto del decesso dell’iscritto, risulti separato giudizialmente o consensualmente, l’assegno verrà corrisposto ai figli che si trovino nelle condizioni di cui sopra. La prestazione è altresì corrisposta, in caso di morte di iscritti celibi, vedovi, separati o divorziati, al familiare o al coniuge separato o divorziato che abbia sostenuto le spese per le esequie, previa presentazione di un documento di spesa in aggiunta alla prevista documentazione. I requisiti necessari per ottenere l’assegno funerario sono i seguenti:
a) anzianità contributiva alla Fondazione di almeno due anni, per decessi avvenuti in pendenza di rapporto;
b) possesso di cinque anni di anzianità contributiva, non liquidati, per decessi intervenuti dopo la cessazione dell’attività;
c) l’essere pensionati della Fondazione.
La prestazione viene concessa dietro presentazione di un’istanza sottoscritta dall’interessato o da chi legalmente lo rappresenti e corredata dei documenti di seguito indicati, da inviare alla Fondazione in carta libera:
A) certificato di morte dell’agente;
B) stato di famiglia del defunto all’epoca della morte:
i documenti di cui ai punti A) e B) potranno in alternativa essere sostituiti con una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 20 della Legge 04.01.1968 n. 15;
C) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi dell’art. 4 Legge 04.01.1968 n. 15) in cui si attesti:
- la data del matrimonio dell’agente deceduto con il coniuge superstite;
- se esista o meno sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato, o sentenza di separazione consensuale omologata dal Tribunale ovvero se esista o meno sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i nomi di tutti i figli, il loro stato civile e che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati, e se fra essi vi sono inabili o interdetti;
- se il “de cuius” ha lasciato o meno testamento;
- i nominativi di tutti gli eredi del “de cuius” ed il loro domicilio, qualora non esistano figli.
Il diritto alla prestazione decade qualora la stessa non venga richiesta entro un anno dalla data del decesso. Nella domanda dovrà essere indicato anche il numero del codice fiscale.

 

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